Ricorso  della  regione  Lombardia, in persona del presidente della
 giunta regionale Fiorinda Ghilardotti autorizzata con delibera  della
 giunta  regionale  n.  33684 del 5 marzo 1993, rappresentata e difesa
 dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed  elettivamente
 domiciliata  presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come
 da delega in  calce  al  presente  atto,  contro  il  Presidente  del
 Consiglio   dei   Ministri   pro-tempore   per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale:
      a) dell'art. 2, primo comma, lettere b) e  c),  e  terzo  comma,
 dell'art.  8,  secondo  comma,  lett.  b),  nonche' dell'allegato A e
 dell'allegato B,  punto  4,  del  d.lgs.  30  gennaio  1993,  n.  27,
 pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28,
 del 4 febbraio 1993, recante "attuazione della  direttiva  89/608/CEE
 relativa  alla  mutua  assistenza  tra  autorita'  amministrative per
 assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria  e
 zootecnica";
       b)  dell'art.  2,  primo comma, lettere f) e g), e dell'art. 5,
 secondo comma, del d.lgs. 30 gennaio  1993,  n.  28,  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 28, del 4 febbraio
 1993, recante "attuazione delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE
 relative  ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi
 e  su  prodotti  di  origine   animale   applicabili   negli   scambi
 intracomunitari".
    1.  -  Il  decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  27,  reca
 "attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
 tra autorita' amministrative per assicurare la corretta  applicazione
 della legislazione veterinaria e zootecnica". Il titolo I riguarda la
 "legislazione  veterinaria", il secondo la "legislazione zootecnica".
 Ma entrambi i titoli hanno la medesima struttura e  disciplinano  gli
 stessi  argomenti: dopo alcune disposizioni generali (capo I), recano
 norme sull'"assistenza su richiesta"  (capo  II)  e  sull'"assistenza
 spontanea" (capo III), nonche' "disposizioni finali".
    Le  due  discipline  (relative  rispettivamente  alla legislazione
 veterinaria  e  alla  legislazione  zootecnica)  sono   perfettamente
 parallele e di contenuto corrispondente.
    Tuttavia  nel titolo I - che disciplina "le modalita' con le quali
 le autorita' competenti in materia di  controllo  della  applicazione
 della  legislazione  veterinaria collaborano con i servizi competenti
 degli altri Stati membri e della commissione delle Comunita'  Europee
 ..  allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione" (art.
 1, primo comma) - il legislatore delegato  ha  inserito,  si  direbbe
 surrettiziamente, una scelta - fra l'altro del tutto in contrasto con
 gli   stessi   criteri  direttivi  della  delega  -  che  si  traduce
 nell'accentramento  in   capo   ad   organi   statali   di   funzioni
 amministrative spettanti invece alle regioni, e nella conservazione e
 anzi nel potenziamento di uffici periferici dello Stato competenti in
 materia  veterinaria,  a  cui vengono appunto attribuite funzioni che
 spetterebbero invece alle regioni.
    Si deve premettere che le  funzioni  in  materia  di  controlli  e
 vigilanza   veterinaria   sono   state  interamente  attribuite  alla
 competenza delle regioni  con  l'art.  27  del  d.P.R.  n.  616/1977,
 conservando  in  capo  allo  Stato  solo  le  funzioni concernenti "i
 rapporti internazionali e la  profilassi  internazionale,  marittima,
 aerea  e  di  frontiera, anche in materia veterinaria" (art. 6, primo
 comma, lett. a), legge n. 833/1978; e cfr. gia' art. 30, primo comma,
 lett. a), d.P.R. n. 616/1977).
    Proprio  in  relazione  ai  residui  compiti statali di profilassi
 internazionale in materia  veterinaria  lo  Stato  ha  conservato  un
 apparato  periferico,  costituito  dagli  uffici veterinari di dogana
 interna, di porto e di aeroporto (cfr.  d.P.R.  31  luglio  1980,  n.
 614).
    Ora,  tuttavia, il d.lgs. n. 27/1993, nel disciplinare i controlli
 veterinari interni in conformita' alle direttive  comunitarie,  e  in
 particolare  la  collaborazione  con i servizi competenti degli altri
 Stati membri e della commissione della C.E.E.,  stabilisce,  all'art.
 2, primo comma, lett. b), che l'autorita' dello Stato membro che for-
 mula  domande di assistenza (c.d. "autorita' richiedente") sia per lo
 Stato italiano il "Ministero della sanita'  che  puo'  avvalersi  dei
 suoi  uffici  periferici  di cui all'allegato A"; e all'art. 2, primo
 comma, lett. c),  le  "competenti  autorita'"  cui  sono  indirizzate
 domande  di  assistenza (c.d. "autorita' interpellata") siano, per lo
 Stato italiano, solo "gli uffici di cui all'allegato A" del  medesimo
 decreto,  e cioe' gli uffici statali veterinari di dogana interna, di
 porto o di aeroporto, con competenza territoriale corrispondente  per
 lo  piu'  a singole regioni, ribattezzati all'uopo "uffici veterinari
 del Ministero  della  sanita'  per  gli  adempimenti  degli  obblighi
 comunitari"  (allegato A). L'art. 2, terzo comma, stabilisce altresi'
 che detti uffici "sono  retti  da  medici  veterinari  con  qualifica
 dirigenziale", elevandone quindi il rango.
    In  tal modo, implicitamente ma univocamente, si riservano a detti
 uffici statali tutte le funzioni che, in attuazione  della  direttiva
 C.E.E., il decreto attribuisce alla "autorita' interpellata" (cfr. ad
 es.  artt.  4,  5,  6,  7,  che  prevedono  fra  l'altro attivita' di
 indagine, di notifica di atti e provvedimenti, di sorveglianza  sulle
 aziende,  sui depositi di merci, sui movimenti di merci, sui mezzi di
 trasporto).
    Ancora, l'art. 8, secondo comma, lett. h), del decreto  riserva  a
 detti  uffici  statali  il  compito  di  ricevere  le informazioni su
 operazioni  che  sono  o   sembrano   contrarie   alla   legislazione
 veterinaria,  o  sui mezzi e metodi utilizzati per tali operazioni, e
 di comunicarle alle autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri
 interessati.
    Ora, poiche' le attivita' demandate a tali uffici rientrano fra le
 competenze  di  vigilanza  e  controllo  veterinario  spettanti  alle
 regioni, quel che si realizza e', sotto le vesti di un  "adempimento"
 comunitario,  lo  svuotamento  delle  competenze  regionali e il loro
 trasferimento, quanto meno in parte rilevante, agli uffici statali.
    Non puo' ingannare il fatto che  gli  uffici  in  questione  siano
 uffici  di  frontiera  gia'  investiti  delle  competenze  statali in
 materia di profilassi internazionale in materia veterinaria.
    Infatti le attivita' di controllo che  qui  vengono  attribuite  a
 detti  uffici non hanno alcun riferimento ai rapporti internazionali,
 ma costituiscono controlli interni sul  rispetto  della  legislazione
 veterinaria, nel quadro vincolante della normativa comunitaria.
    Nemmeno  tale  ultima  circostanza,  e  cioe'  il riferimento alla
 collaborazione con le autorita'  di  altri  Stati  membri  o  con  le
 autorita'  comunitarie,  vale a giustificare la riserva allo Stato di
 dette attivita'. Infatti e' ben noto che le  funzioni  amministrative
 nelle  materie  costituzionalmente  spettanti  alle  regioni  sono di
 competenza  di  queste  ultime  anche  quando  siano  volte  a   dare
 attuazione  a norme od obblighi comunitari (cfr. art. 6, primo comma,
 d.P.R.  n.  616/1977),  salva  la  potesta'  statale  di  indirizzo e
 coordinamento anche in relazione ai rapporti con la Comunita' europea
 (art. 4, d.P.R. n. 616/1977).
    Del  resto  la  conferma  del  fatto   che   le   esigenze   della
 collaborazione  intracomunitaria  non comportino per nulla la riserva
 allo Stato delle relative attivita'  e'  data  dallo  stesso  decreto
 legislativo  n.  27/1993,  la'  dove,  al  titolo  II,  disciplina le
 identiche attivita' di collaborazione con i servizi competenti  degli
 altri  Stati  membri  e  della  commissione  C.E.E.,  allo  scopo  di
 assicurare l'osservanza della legislazione zootecnica, prevedendo che
 la competente autorita'  centrale  dello  Stato  membro  che  formula
 domande  di  assistenza  sia,  per  lo  Stato  italiano, il Ministero
 dell'agricoltura, che puo' avvalersi pero', oltre che  dei  prefetti,
 dei  presidenti  delle  giunte  regionali e degli assessori regionali
 all'agricoltura; e che le competenti autorita' cui sono presentate le
 domande  di  assistenza  ("autorita'  interpellata")  per  lo   Stato
 italiano  siano le "autorita' competenti ad esercitare il controllo",
 e precisamente, oltre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
 ai Prefetti (dei quali ultimi, peraltro, si dira'  piu'  avanti),  il
 presidente   della   giunta   regionale  e  gli  assessori  regionali
 all'agricoltura (art. 18, primo comma, lettere b) e c), e allegato B,
 punti 2 e 3).
    E'  dunque  palese  che  le  attivita'  disciplinate  dal  decreto
 rientrano   a  pieno  titolo  nelle  competenze  delle  autorita'  di
 controllo   sull'osservanza   della   legislazione   (veterinaria   e
 zootecnica);  e  dunque  che  le  autorita' cui il decreto demanda le
 attivita'  previste   debbono   essere   appunto   quelle   regionali
 (esplicitamente  richiamate  nell'allegato  B e nel titolo II, ma non
 nel titolo I).
    Onde tanto piu' appare  ingiustificata  ed  arbitraria  la  scelta
 effettuata  nel  I  titolo e nell'allegato A, di riservare invece, in
 relazione alla  legislazione  veterinaria,  tali  attivita'  ai  soli
 uffici statali periferici.
    In buona sostanza, il Ministero della sanita' tenta, con il titolo
 I  del  decreto,  di  "riciclare", potenziandolo, un proprio apparato
 periferico, le cui originarie funzioni di  profilassi  internazionale
 veterinaria  sono  oggi  ridotte  per effetto della realizzazione del
 mercato unico e del conseguente abbattimento delle frontiere fra  gli
 Stati  della  C.E.E.;  e che tale operazione e' perseguita attraverso
 l'avocazione agli uffici statali  di  funzioni  rientranti  viceversa
 nell'ambito delle competenze trasferite alle regioni.
    Le  disposizioni  in  questione  sono  dunque illegittime e lesive
 dell'autonomia regionale, per violazione degli artt. 117 e 118  della
 Costituzione,  nonche'  per violazione dell'art. 76 in relazione alla
 legge di delega  n.  142/1992.  Quest'ultima,  infatti,  all'art.  47
 (relativo  ai  criteri di delega in tema di controlli veterinari) non
 solo  non  autorizzava  affatto  il  riaccentramento  di   competenze
 realizzato  col  decreto legislativo, ma, al contrario, prevedeva che
 si dovesse "individuare,  tenuto  conto  delle  funzioni  attribuite,
 anche  modalita' di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari,
 sulla base di criteri di organicita', razionalita'  ed  economicita',
 prevedendo,  ove  necessario,  l'emanazione  di  atti  di indirizzo e
 coordinamento  alle  regioni"  (lett.   c)):   quest'ultimo   accenno
 presuppone,  ovviamente, che le attivita' disciplinate siano poste in
 essere  dalle  regioni,  e  che  lo  Stato, lungi dal provvedervi con
 propri uffici periferici, si limiti  ad  esercitare  la  potesta'  di
 indirizzo   e  coordinamento  delle  attivita'  amministrative  delle
 regioni.
    2. - Si e' detto come il titolo II  della  legge,  in  materia  di
 legislazione   zootecnica,   sia   viceversa  ispirato  a  tutt'altra
 impostazione, prevedendo fra le autorita' interne competenti  (anche)
 gli organi regionali.
   Tuttavia  anche  in questa materia (pur essa interamente rientrante
 nella competenza regionale: cfr. art.  66,  primo  e  secondo  comma,
 lett.  d),  d.P.R.  n.  616/1977)  il  decreto legislativo n. 27/1993
 incorre  in  una   violazione   dell'autonomia   regionale   laddove,
 all'allegato  B,  punto 4, include fra le autorita' interne di cui il
 Ministero  dell'agricoltura  si  puo'  avvalere  e  alle  quali  sono
 presentate  le  domande  di  assistenza, ai sensi dell'art. 18, primo
 comma, lettere b) e c), i  prefetti:  organi  statali  ai  quali  non
 spetta invece alcuna competenza in subiecta materia.
    Tale  previsione  si  traduce in un parziale disconoscimento della
 competenza regionale, e dunque e' anch'essa illegittima.
   3. - Si connette strettamente alla disciplina contenuta nel  d.lgs.
 n.  27/1993 quella recata dal coevo d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, in
 tema di controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
 prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.
    Anche  tale  decreto,  nel  disciplinare  i  controlli  veterinari
 applicabili  negli  scambi  intracomunitari - controlli che, si noti,
 "non effettuano alle frontiere" (art. 1, secondo comma), e non  hanno
 nulla   a  che  fare  con  i  compiti  di  profilassi  internazionale
 veterinaria -,  accentra  negli  uffici  statali,  anche  periferici,
 funzioni che spettano invece alle regioni.
    Infatti  l'art. 2, primo comma, lett. f), del decreto designa come
 "autorita' competente" solo il  Ministero  della  sanita'  o  "quello
 individuato"  "rectius:  quella individuata" ai sensi del decreto del
 Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; e l'art. 2, primo
 comma, lett. g), definisce  come  "veterinario  ufficiale"  solo  "il
 medico   veterinario   dipendente   dal  Ministero  della  sanita'  o
 dall'autorita' individuata ai sensi del decreto del Presidente  della
 Repubblica 31 luglio 1980, n. 614".
    Ora, il d.P.R. n. 614/1980 non e' altro che il decreto delegato il
 quale ha disciplinato l'organizzazione, le funzioni e i compiti degli
 uffici  periferici  del  Ministero della sanita', e cioe', per quanto
 qui interessa, quegli "uffici veterinari di confine, porto, aeroporto
 e dogana interna, dipendenti dal Ministero della  sanita'"  (art.  1,
 primo  comma), che sono stati mantenuti per l'esercizio delle residue
 funzioni   statali   attinenti   alla    profilassi    internazionale
 veterinaria.
    Il   d.lgs.   n.   28/1993  attribuisce  invece  a  detti  uffici,
 addirittura  in  esclusiva,  i  compiti  di  controllo   veterinario,
 rilevanti  ai  fini dell'applicazione del decreto medesimo, e ai soli
 medici veterinari dipendenti dal Ministero o da tali  uffici  statali
 attribuisce la qualifica di "veterinari ufficiali", e cioe' di medici
 competenti    e    abilitati   a   svolgere   determinate   attivita'
 amministrative (cfr. ad es. art. 10, secondo comma;  art.  11,  primo
 comma, lett. c), n. 2).
    In  particolare, poi, l'art. 5, secondo comma, del decreto prevede
 delle convenzioni stipulate "con gli uffici di cui all'allegato A del
 decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27" - e cioe' con gli  uffici
 periferici del Ministero della sanita', ribattezzati come si e' detto
 "uffici  per  gli adempimenti degli obblighi comunitari" - ai fini di
 stabilire le garanzie che i destinatari dei prodotti  devono  fornire
 allorquando si registrano ai sensi dello stesso art. 5, quarto comma,
 lett.  a): registrazione la quale pertanto sembra a sua volta doversi
 effettuare presso gli uffici statali.
    Anche le predette disposizioni del d.lgs. n. 28/1993  sono  dunque
 illegittime  e  lesive dell'autonomia regionale, per violazione degli
 artt. 117 e  118  della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  76  della
 Costituzione  in  relazione ai criteri della delega (i quali, come si
 e' detto, non prevedono affatto il riaccentramento in capo ad  organi
 statali delle funzioni di controllo).